Regio decreto 1481/1940
Art. 237 — Agli effetti di cui all'art
Art. 237. Agli effetti di cui all'art. 4 della legge, per gli inscritti arruolati gli ufficiali delegati devono richiedere il certificato di penalita' dirigendo le richieste, mediante modello conforme all'allegato n. 9 ai procuratori del Re presso i tribunali civili e penali nella cui giurisdizione si trova il comune di nascita degli inscritti stessi. Per gli inscritti dei quali non si conosca con precisione il luogo di nascita o siano nati all'estero o siano stranieri che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana, la domanda e' diretta al procuratore del Re presso il tribunale di Roma.
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