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Regio decreto 1481/1940

Art. 221 — Gli inscritti che siano muniti di diploma di maturita' classica o scientifica, o di titolo di studio equipoll…

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Art. 221. Gli inscritti che siano muniti di diploma di maturita' classica o scientifica, o di titolo di studio equipollente o superiore, debbono, all'atto dell'arruolamento, farne denunzia per iscritto al presidente del consiglio o della commissione mobile di leva a senso del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224. La denuncia deve contenere, oltre le generalita' del denunciante, la specificazione del titolo di studio, dell'istituto e la data in cui fu conseguito. La denuncia predetta deve essere trasmessa dall'ufficiale delegato al rispettivo distretto militare insieme con il foglio matricolare, sul quale deve essere apposta la seguente variazione: «Ha dichiarato di aver conseguito (indicare il titolo di studio) il (data). Ha l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento li . . . . . . ».

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