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Regio decreto 1481/1940

Art. 22 — Ciascun consiglio di leva, nel costituire le commissioni mobili giusta l'art

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/22parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 22. Ciascun consiglio di leva, nel costituire le commissioni mobili giusta l'art. 29 della legge, puo' anche stabilire, per delegazione del ministero della guerra, che le commissioni, per riconosciute eccezionali circostanze, si rechino pure, in applicazione dell'art. 30 della legge, in altri comuni che non siano capoluogo di mandamento giudiziario. In tale caso e' destinata a recarvisi la commissione mobile del mandamento piu' vicino. La decisione relativa e le ragioni per le quali essa e' adottata devono essere indicate nel verbale della seduta di apertura della leva.

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