Regio decreto 1481/1940
Art. 219 — L'assegnazione al servizio sedentario ha luogo previo giudizio del direttore di un ospedale militare, in segu…
Art. 219. L'assegnazione al servizio sedentario ha luogo previo giudizio del direttore di un ospedale militare, in seguito ad osservazione, fuorche' nei casi di «debolezza di costituzione» o di «ernia» nei quali l'assegnazione predetta puo' essere determinata dai consiglio o commissioni mobili di leva su proposta del perito sanitario.
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