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Regio decreto 1481/1940

Art. 206 — Trattandosi di chiarire l'esistenza o la natura di qualche malattia di difficile determinazione e nei casi di…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/206parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 206. Trattandosi di chiarire l'esistenza o la natura di qualche malattia di difficile determinazione e nei casi di fondato sospetto che sia stata simulata o procurata ad arte, il consiglio o la commissione mobile di leva deve mandare l'inscritto in osservazione presso l'ospedale militare. Degli inscritti inviati in osservazione deve essere tenuto, a cura degli uffici di leva un apposito registro nel quale viene indicato il nome e cognome di ciascun iscritto, il comune di appartenenza, il numero della lista e la data dell'invio in osservazione. In tale registro deve essere segnata, in apposita casella, a fianco di ogni nome, la data in cui perviene dall'ospedale il risultato della visita. Allo scadere di ogni mese deve essere sollecitata la trasmissione dei risultati delle visite di osservazione che non siano eventualmente pervenuti.

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