Regio decreto 1481/1940
Art. 201 — Le attestazioni mediche ed i documenti prodotti dagli inscritti per comprovare l'esistenza della loro infermi…
Art. 201. Le attestazioni mediche ed i documenti prodotti dagli inscritti per comprovare l'esistenza della loro infermita', non debbono essere, se non con la massima riserva, presi in considerazione dal consiglio o dalla commissione mobile di leva.
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