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Regio decreto 1481/1940

Art. 20 — Il voto per le decisioni del consiglio di leva e' espresso prima dall'ufficiale delegato, poi dal commissario…

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Art. 20. Il voto per le decisioni del consiglio di leva e' espresso prima dall'ufficiale delegato, poi dal commissario di leva ed infine dal presidente.

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