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Regio decreto 1481/1940

Art. 192 — Il commissario di leva trascrive subito testualmente sulle liste di leva, apponendovi la sua firma, le decisi…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/192parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 192. Il commissario di leva trascrive subito testualmente sulle liste di leva, apponendovi la sua firma, le decisioni del consiglio o della commissione mobile a mano a mano che vengono prese. Il segretario comunale, a sua volta, trascrive ugualmente le decisioni stesse sulle liste di leva del comune. Quelle relative ad inscritti provenienti da leve anteriori devono inoltre essere trascritte, a cura del commissario di leva e dei segretari comunali cui spetta, sulle liste di leva della classe dalla quale essi inscritti provengano, accennandosi alla leva in cui furono pronunciate.

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