Regio decreto 1481/1940
Art. 192 — Il commissario di leva trascrive subito testualmente sulle liste di leva, apponendovi la sua firma, le decisi…
Art. 192. Il commissario di leva trascrive subito testualmente sulle liste di leva, apponendovi la sua firma, le decisioni del consiglio o della commissione mobile a mano a mano che vengono prese. Il segretario comunale, a sua volta, trascrive ugualmente le decisioni stesse sulle liste di leva del comune. Quelle relative ad inscritti provenienti da leve anteriori devono inoltre essere trascritte, a cura del commissario di leva e dei segretari comunali cui spetta, sulle liste di leva della classe dalla quale essi inscritti provengano, accennandosi alla leva in cui furono pronunciate.
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