Regio decreto 1481/1940
Art. 186 — Il perito sanitario deve poi personalmente procedere alla misura del perimetro toracico di ciascun inscritto …
Art. 186. Il perito sanitario deve poi personalmente procedere alla misura del perimetro toracico di ciascun inscritto e visitarlo quindi accuratamente per accertare se sia affetto da una delle infermita' contemplate negli appositi elenchi di cui all'art. 75 della legge, determinandone l'indole e l'entita'. Egli deve prendere in esame non solo le infermita', o imperfezioni addotte dagli iscritti, ma anche ogni altra da cui i medesimi si trovassero affetti.
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