Regio decreto 1481/1940
Art. 183 — Gl'inscritti che allegano deficienza di statura devono essere misurati colla massima diligenza
Art. 183. Gl'inscritti che allegano deficienza di statura devono essere misurati colla massima diligenza. Nei casi dubbi, e ad evitare gli inganni, quando gli inscritti visitati non presentino deficienza di statura maggiore di un centimetro, devono essere distesi a terra e misurati supini. Pero', essendo provato dall'esperienza che l'uomo disteso supino aumenta dalla sua naturale statura, occorre tener presente che gli iscritti misurati in tal guisa, devono eccedere per lo meno di un centimetro la statura stabilita, senza di che vengono riformati o rimandati ad altra leva a seconda dei casi.
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