Regio decreto 1481/1940
Art. 172 — Alle sedute per l'esame personale debbono intervenire nei giorni designati per ciascun comune tutti gli inscr…
Art. 172. Alle sedute per l'esame personale debbono intervenire nei giorni designati per ciascun comune tutti gli inscritti tranne: a) quelli arruolati volontari che si trovino gia' sotto le armi, nel regio esercito, nella regia marina, nella regia aeronautica e nei corpi il cui servizio equivale, agli effetti della ferma di leva, come prestato nel regio esercito giusta gli articoli 14 e 15 della legge; b) quelli da cancellare perche' soggetti alla leva di mare; c) quelli che abbiano fatto risultare nei modi prescritti dai successivi articoli di essere affetti dalle deformita' evidenti ed insanabili di cui all'art. 76 della legge. d) quelli appartenenti alla razza ebraica non discriminati; nei loro riguardi i consigli e commissioni mobili di leva devono adottare senz'altro la decisione di cui al n. 5 dell'articolo 169. Tutti gli altri devono presentarsi, e qualora non si presentino senza comprovare di essere stati legalmente impediti, sono dichiarati renitenti. Per gli inscritti residenti all'estero provvedono le norme di cui al capo X. Gli inscritti di cui alla lettera d) i quali ottengano la discriminazione dopo il loro concorso alla leva e prima che questa sia chiusa, vengono subito precettati dagli uffici di leva, i quali promuovono nei loro riguardi una nuova decisione da parte dei consigli di leva in merito al loro arruolamento. Qualora poi la leva alla quale essi appartengono sia chiusa, vengono aggiunti sulle liste della leva in corso in conformita' della lettera n) dell'art. 92 e vengono trattati alla stregua degli altri aggiunti. A tale scopo le autorita' comunali devono comunicare subito agli uffici provinciali di leva i nomi dei giovani che ottengano la discriminazione dopo il loro concorso alla leva, indicando gli estremi del relativo decreto.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.