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Regio decreto 1481/1940

Art. 162 — I consigli e le commissioni mobili di leva devono in ciascuna seduta emettere le decisioni sul conto di tutti…

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Art. 162. I consigli e le commissioni mobili di leva devono in ciascuna seduta emettere le decisioni sul conto di tutti indistintamente gli iscritti precettati per la seduta medesima.

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