Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1481/1940Art. 148
Regio decreto 1481/1940

Art. 148 — Qualche tempo prima che abbiano principio le sedute per l'esame personale degli inscritti, i capi dei comuni …

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/148parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 148. Qualche tempo prima che abbiano principio le sedute per l'esame personale degli inscritti, i capi dei comuni pubblicano la lista generale degli inscritti tenuti a presentarsi al consiglio od alla commissione mobile di leva, e rinnovano la pubblicazione del manifesto dell'ordine della chiamata alla leva colla tabella che vi fa seguito, indicante i giorni stabiliti per l'esame personale degli inscritti di ciascun comune. Dell'eseguimento di tali pubblicazioni i capi delle amministrazioni comunali inviano agli uffici provinciali di leva apposita relazione, che sara' conservata cogli atti della leva cui si riferisce.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 147 Art. 149 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.