Regio decreto 1481/1940
Art. 131 — Entro venti giorni dalla fine delle sedute ordinarie fissate pel proprio comune, i capi delle amministrazioni…
Art. 131. Entro venti giorni dalla fine delle sedute ordinarie fissate pel proprio comune, i capi delle amministrazioni comunali inviano al comando del distretto militare il rendiconto delle somme, conforme all'allegato n. 5. Controllato tale rendiconto e assicuratosi che gli inscritti in esso elencati si siano effettivamente presentati all'esame personale, il distretto, entro dieci giorni da quello in cui ricevette il rendiconto stesso, provvede al rimborso ai comuni.
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