Regio decreto 1481/1940
Art. 129 — I comandanti dei carabinieri reali che fanno parte delle commissioni di cui all'art
Art. 129. I comandanti dei carabinieri reali che fanno parte delle commissioni di cui all'art. 119 qualora ritengano che le commissioni stesse non abbiano osservato scrupolosamente le disposizioni, debbono riferirne al competente comando di distretto militare.
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