Regio decreto 1481/1940
Art. 126 — Il computo della distanza si fa per la via piu' breve, salvo che per altra via esistano mezzi di locomozione …
Art. 126. Il computo della distanza si fa per la via piu' breve, salvo che per altra via esistano mezzi di locomozione pei quali la spesa riesca minore.
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