Regio decreto 1481/1940
Art. 120 — La commissione dichiara per ciascun inscritto se si trovi in condizioni di indigenza e, in caso affermativo, …
Art. 120. La commissione dichiara per ciascun inscritto se si trovi in condizioni di indigenza e, in caso affermativo, quale somma debba essergli corrisposta per mezzi di viaggio e per indennita' di soggiorno. L'elenco, col parere della commissione, e firmato dai componenti di essa, e' poi inviato al comandante del distretto militare avente sede nel capoluogo della provincia e, per il capoluogo di provincia che non sia sede di distretto, al comandante del distretto nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo medesimo.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.