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Regio decreto 1481/1940

Art. 113 — Le comunicazioni prescritte dal precedente articolo devono essere fatte anche dai comandi della milizia fores…

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Art. 113. Le comunicazioni prescritte dal precedente articolo devono essere fatte anche dai comandi della milizia forestale, portuaria e stradale, del corpo degli agenti di pubblica sicurezza, del corpo degli agenti di custodia e del corpo degli agenti della polizia dell'A. I., per i giovani rispettivamente incorporati.

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