Regio decreto 1481/1940
Art. 113 — Le comunicazioni prescritte dal precedente articolo devono essere fatte anche dai comandi della milizia fores…
Art. 113. Le comunicazioni prescritte dal precedente articolo devono essere fatte anche dai comandi della milizia forestale, portuaria e stradale, del corpo degli agenti di pubblica sicurezza, del corpo degli agenti di custodia e del corpo degli agenti della polizia dell'A. I., per i giovani rispettivamente incorporati.
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