Regio decreto 1481/1940
Art. 110 — I comandi di corpo d'armata, ricevuto il manifesto di cui alla lettera b) dell'art
Art. 110. I comandi di corpo d'armata, ricevuto il manifesto di cui alla lettera b) dell'art. 108, provvedono direttamente o per mezzo degli organi dipendenti, alla designazione degli ufficiali delegati, degli ufficiali medici e degli ufficiali dei carabinieri reali che debbono intervenire alle sedute dei consigli o delle commissioni mobili di leva, ed a disporre perche' sia provveduto a destinarvi l'altro personale militare di cui agli articoli 18 e 30.
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