Regio decreto 1481/1940
Art. 105 — Le sedute suppletive debbono essere fissate in numero proporzionato ai presumibili bisogni
Art. 105. Le sedute suppletive debbono essere fissate in numero proporzionato ai presumibili bisogni. Un certo numero di esse deve aver luogo dopo che la commissione mobile abbia compiuto il proprio giro. Per la provincia di Zara deve fissarsi una seduta suppletiva da tenersi in Zara dalla commissione mobile.
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