Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1481/1940Art. 103
Regio decreto 1481/1940

Art. 103 — Per stabilire il numero delle sedute di cui alle lettere c) e d) dell'art

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/103parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 103. Per stabilire il numero delle sedute di cui alle lettere c) e d) dell'art. 100, necessarie per le visite degli inscritti da parte dei consigli di leva e delle commissioni mobili, si deve tener presente che in ciascuna seduta debbono essere visitati di norma non meno di 60 e non piu' di 70 inscritti (il doppio nei consigli di leva che hanno due ufficiali medici). Nel fissare il numero di tali sedute, si deve pero' tener conto delle presumibili assenze, ed a tale scopo gli uffici di leva devono procurarsi in tempo utile le notizie necessarie a determinare approssimativamente il numero degli inscritti che, per essere sconosciuti, o per essere residenti all'estero, ovvero assenti dall'abituale residenza per causa di lavoro, o detenuti in stabilimenti di pena o per altre cause, saranno impediti dal presentarsi a visita. Per raggiungere il numero di inscritti da visitarsi, possono invitarsi per la stessa seduta inscritti appartenenti a diversi comuni. Non si tengono sedute nelle feste nazionali, nei giorni festivi e nelle solennita' civili stabilite dalla legge.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 102 Art. 104 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.