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Regio decreto 1220/1940

Art. 51 — Nei casi di assoluta urgenza, la concessione dei prestiti puo' essere deliberata dal presidente in carica al …

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Art. 51. Nei casi di assoluta urgenza, la concessione dei prestiti puo' essere deliberata dal presidente in carica al tasso d'interesse ordinario del 5 %, ed applicando la trattenuta a favore del fondo di garanzia di cui al precedente art. 48. Il Consiglio di amministrazione e' chiamato a ratificare l'operato del presidente, e, ove vi concorrano le circostanze di cui all'art. 49, puo' proporre al Ministro per l'aeronautica la riduzione del tasso d'interesse. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia Il Ministro per l'aeronautica Mussolini

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