Regio decreto 1220/1940
Art. 44 — L'Ufficio Cassa sottufficiali comunichera' l'esito della domanda di prestito al comando di Corpo o corrispond…
Art. 44. L'Ufficio Cassa sottufficiali comunichera' l'esito della domanda di prestito al comando di Corpo o corrispondente per la partecipazione all'interessato. In caso di connessione del prestito l'Ufficio Cassa sottufficiali provvedera' ad inviare a mezzo assegno di conto corrente postale, l'importo del prestito all'Ufficio amministrativo che amministra il richiedente. Tale Ufficio provvedera' al pagamento della somma all'interessato sotto l'osservanza, se del caso, della disposizione di cui al precedente art. 37. Le ritenute per la estinzione del prestito concesso hanno inizio il mese successivo a quello in cui il prestito viene pagato.
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