Regio decreto 1220/1940
Art. 32 — La Cassa sottufficiali puo' concedere, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, dei prestiti in denaro ai…
Art. 32. La Cassa sottufficiali puo' concedere, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, dei prestiti in denaro ai sottufficiali iscritti alla Cassa stessa a decorrere dal 1° luglio 1941-XIX. La concessione ha lo scopo di sopperire nel miglior modo alle comprovate necessita' finanziarie in cui venissero eventualmente a trovarsi gli iscritti. E' esclusa la concessione di qualsiasi prestito che possa dare adito a speculazione o a spese non strettamente necessarie. Il Consiglio di amministrazione, sulla base dei documenti fornitigli, ha la competenza di decidere in merito alla. concessione o meno del prestito.
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