Regio decreto 1220/1940
Art. 30 — Il pagamento dell'indennita' supplementare agli aventi diritto o la restituzione delle quote versate a quelli…
Art. 30. Il pagamento dell'indennita' supplementare agli aventi diritto o la restituzione delle quote versate a quelli che cessano dal servizio nei primi sei anni di iscrizione o successivamente perche' nominati ufficiali in servizio permanente effettivo o perche' assunti nei ruoli degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sara' effettuato, quando l'avente diritto risiede all'estero, con le modalita' che saranno stabilite di concerto con le autorita' preposte agli scambi delle valute.
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