Regio decreto 1220/1940
Art. 20 — L'indennita' supplementare e' corrisposta agli aventi diritto all'atto del collocamento a riposo dell'iscritt…
Art. 20. L'indennita' supplementare e' corrisposta agli aventi diritto all'atto del collocamento a riposo dell'iscritto purche' con diritto a pensione vitalizia. L'importo delle indennita' supplementari e' pari a tanti centesimi dell'ultimo stipendio lordo annuo o paga lorda annua di diritto determinati come al precedente articolo 16, goduti nel servizio continuativo effettivo, quanti sono gli anni di iscrizione alla Cassa e purche' il sottufficiale vi risulti iscritto da almeno sei anni. La frazione di tempo superiore a sei mesi e' calcolata per un anno intero. Non e' calcolata la frazione di tempo inferiore a sei mesi. L'indennita' supplementare sara' calcolata e corrisposta al netto di qualsiasi ritenuta. Agli iscritti che cessano dal servizio con diritto a pensione vitalizia prima del compimento di sei anni di iscrizione alla Cassa sottufficiali, o successivamente perche' nominati ufficiali in servizio permanente effettivo o perche' trasferiti nei ruoli degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, senza diritto a pensione, viene restituito l'ammontare delle somme versate per contributo obbligatorio. Anche la restituzione delle quote versate verra' effettuata al netto di qualsiasi ritenuta.
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