Regio decreto 1220/1940
Art. 16 — Il contributo dell'iscritto alla Cassa sottufficiali e' costituito da una ritenuta pari all'uno per cento sul…
Art. 16. Il contributo dell'iscritto alla Cassa sottufficiali e' costituito da una ritenuta pari all'uno per cento sullo stipendio lordo o paga lorda di diritto riferita ad anno. Ai sottufficiali con stipendio o paga ridotti la ritenuta e' operata sullo stipendio o paga in relazione alla posizione in Cui si trovano.
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