Regio decreto 1220/1940
Art. 14 — Nelle scritture contabili della Cassa sottufficiali i rinvestimenti in titoli dovranno essere iscritti al val…
Art. 14. Nelle scritture contabili della Cassa sottufficiali i rinvestimenti in titoli dovranno essere iscritti al valore nominale. La differenza tra il prezzo di acquisto ed il valore nominare sara' inscritta in apposito conto che costituisce il «fondo oscillazione titoli».
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