Regio decreto 902/1940
Art. 5 — Ricevuta la domanda, l'ente cui e' devoluta l'istruttoria, accerta se il richiedente si trovi nelle condizion…
Art. 5. Ricevuta la domanda, l'ente cui e' devoluta l'istruttoria, accerta se il richiedente si trovi nelle condizioni volute per conseguire la richiesta, autorizzazione e, per mezzo dell'autorita' politica e dell'Arma dei carabinieri Reali (fatta eccezione per il Corpo della Regia guardia di finanza, quale provvede per mezzo dell'autorita' politica o direttamente per mezzo degli organi dipendenti), in via riservata, assume le necessarie informazioni sulla razza, nazionalita', stato di cittadinanza, moralita', salute, condizioni sociali della sposa e della sua famiglia. La domanda deve essere trasmessa all'autorita' che deve decidere in merito munita del motivato parere delle competenti autorita' gerarchiche e corredata dai documenti caratteristici e matricolari e dalle informazioni ricevute, quando l'autorita' che deve decidere non sia la stessa che ha istruito la istanza.
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