Regio decreto 902/1940
Art. 3 — La domanda per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio, redatta a termini delle leggi sul bollo, dev…
Art. 3. La domanda per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio, redatta a termini delle leggi sul bollo, deve essere diretta, per il tramite gerarchico, alle autorita' di cui al successivo art. 4 e deve contenere l'indicazione del nome, cognome ed eta' della futura sposa (della quale sara' allegato anche l'atto di nascita), il nome del padre e degli altri componenti della famiglia, il loro domicilio e la loro condizione. Nella domanda devono essere dichiarati gli eventuali impedimenti che si opponessero al matrimonio per ragioni di eta' o per vincolo di parentela e deve essere indicata anche la data delle istanze presentate alle competenti autorita' per ottenere la dispensa. In tal caso l'autorita', di cui al successivo art. 4 deve sospendere la sua decisione in merito al rilascio dell'autorizzazione fino a quando non sia stato deliberato sulle istanze di dispensa.
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