Regio decreto 902/1940
Art. 23 — Ai militari di leva l'autorizzazione a contrarre matrimonio e' rilasciata soltanto in casi di particolare ril…
Art. 23. Ai militari di leva l'autorizzazione a contrarre matrimonio e' rilasciata soltanto in casi di particolare rilevanza o delicatezza, debitamente comprovati, o in quelli previsti dall'articolo 544 del Codice penale comune.
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