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Regio decreto 902/1940

Art. 19 — I militari di truppa in servizio di leva e arruolati volontari possono ottenere l'autorizzazione a contrarre …

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Art. 19. I militari di truppa in servizio di leva e arruolati volontari possono ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio solo in casi di particolare rilevanza o delicatezza, debitamente comprovati, ovvero in quelli previsti dall'art. 544 del Codice penale comune; possono essere promossi sergenti, ma devono essere congedati a termine della ferma non potendo continuare nella carriera. Per i militari di truppa arruolati volontari l'effettuazione del matrimonio non costituisce motivo per il proscioglimento della ferma da essi contratta.

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