Regio decreto 902/1940
Art. 13 — L'autorizzazione a contrarre matrimonio puo' essere rilasciata ai sottufficiali ammessi alla carriera continu…
Art. 13. L'autorizzazione a contrarre matrimonio puo' essere rilasciata ai sottufficiali ammessi alla carriera continuativa, senza limitazione di numero. Tale condizione non e' richiesta per i sottufficiali addetti agli speciali servizi tecnici specificati nel successivo art. 15. L'autorizzazione stessa puo' essere rilasciata a tutti indistintamente i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali, purche' abbiano raggiunto il limite minimo di eta' di anni ventotto.
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