Regio decreto 244/1940
Art. 9 — Art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2878
Art. 9. (Art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2878). Il mandatario, che abbia presentato la procura generale ha facolta', in ciascuna successiva domanda di brevetto a nome dello stesso mandante, di fare riferimento a tale procura.
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