Regio decreto 244/1940
Art. 86 — (Art
Art. 86. (Art. 26, comma ultimo, e art. 27, comma primo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). Aperta la seduta, il relatore riferisce sul ricorso. Successivamente le parti, od i loro incaricati, espongono le loro ragioni e, nel caso di richieste dei membri della Commissione, il direttore dell'Ufficio, o un funzionario dello stesso Ufficio da lui designato a rappresentarlo, fornisce le notizie e i documenti richiesti.
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