Regio decreto 244/1940
Art. 74 — Trascorso il termine di quindici giorni, previsto nel secondo comma dell'articolo precedente, il pretore, su …
Art. 74. Trascorso il termine di quindici giorni, previsto nel secondo comma dell'articolo precedente, il pretore, su istanza di una delle parti, fissa l'udienza, nella quale proporra' lo stato di graduazione e di ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita e degli eventuali frutti. Il pretore, nell'udienza, accertata l'osservanza delle disposizioni dell'articolo precedente, ove le parti non siansi accordate sulla distribuzione del ricavato e dei frutti, procede alla graduazione fra i creditori ed alla distribuzione di tale ricavato e dei frutti stessi, secondo le relative norme stabilite nel Codice di procedura civile per l'esecuzione mobiliare; quando non sia competente per valore, rimette le parti a udienza fissa davanti il Tribunale civile. I crediti con mora, eventuali o condizionati, divengono esigibili secondo le norme del Codice civile.
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