Regio decreto 244/1940
Art. 71 — La vendita del brevetto non puo' farsi se non siano trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento
Art. 71. La vendita del brevetto non puo' farsi se non siano trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento. Un termine di venti giorni deve decorrere, per la vendita, dal decreto di fissazione del giorno della vendita stessa. Il pretore, per la vendita e l'aggiudicazione di brevetti, dispone le forme speciali che creda opportune nei singoli casi, provvedendo altresi' per l'annunzio della vendita al pubblico, anche in deroga alle norme del Codice di procedura civile. All'uopo, il pretore puo' stabilire che l'annunzio sia affisso nei locali del Consiglio e dell'Ufficio provinciale delle corporazioni, ed in quelli dell'Ufficio centrale dei brevetti, e pubblicato nel Bollettino dei brevetti.
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