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Regio decreto 244/1940

Art. 69 — L'atto di pignoramento del brevetto deve essere trascritto entro otto giorni dalla notificazione e in difetto…

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Art. 69. L'atto di pignoramento del brevetto deve essere trascritto entro otto giorni dalla notificazione e in difetto il pignoramento perde ogni efficacia. Avvenuta la trascrizione dell'atto di pignoramento del brevetto, e finche' il pignoramento stesso spiega effetto, i pignoramenti, successivamente trascritti, importano opposizione sul prezzo di vendita, quando siano notificati al creditore procedente.

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