Regio decreto 244/1940
Art. 41 — Art. 35, comma secondo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237
Art. 41. (Art. 35, comma secondo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). Le istanze intese ad ottenere la integrazione o la regolarizzazione tardiva di una tassa annuale, pagata incompletamente o, comunque, irregolarmente per evidente errore, o per altri scusabili motivi, possono essere depositate presso gli Uffici di cui al precedente art. 2, oppure possono essere spedite direttamente, con raccomandata postale, all'Ufficio centrale dei brevetti. Alle istanze stesse, che prendono data dal verbale di deposito o dalla raccomandata, deve essere unito il vaglia modello 1-H per l'importo della tassa e sapratassa dovuta.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 244/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.