Regio decreto 244/1940
Art. 33 — Art. 14 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237
Art. 33. (Art. 14 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). Sul brevetto principale sono riportate le indicazioni di cui al primo comma del precedente art. 31. Sul brevetto completivo e' altresi indicato il numero del brevetto principale. Ai brevetti, principali o completivi, deve essere allegato uno degli esemplari della descrizione e dei disegni dell'invenzione.
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