Regio decreto 244/1940
Art. 30 — Art. 23 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237
Art. 30. (Art. 23 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). I documenti destinati a supplire alle deficienze di cui al precedente articolo possono essere depositati presso gli Uffici incaricati dell'accettazione delle domande, oppure essere inviati direttamente all'Ufficio centrale dei brevetti, a mezzo posta per plico raccomandato. Trascorso inutilmente il termine concesso, senza che il richiedente abbia supplito alle deficienze l'Ufficio provvede a norma dell'art. 34 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
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