Regio decreto 244/1940
Art. 25 — Art. 32, comma secondo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237
Art. 25. (Art. 32, comma secondo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). Il richiedente puo' sempre ritirare la domanda, purche' la sua richiesta pervenga all'Ufficio centrale dei brevetti in tempo utile, durante la procedura di esame, in ogni caso prima che l'Ufficio abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto.
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