Regio decreto 244/1940
Art. 106 — Sino a quando non siasi diversamente disposto, restano ferme, se non contrastino col R
Art. 106. Sino a quando non siasi diversamente disposto, restano ferme, se non contrastino col R. decreto 29 giugno 1939, numero 1127, o col presente regolamento, le disposizioni del R. decreto 23 ottobre 1884, n. 2730, e del decreto Ministeriale 8 maggio 1914, riguardanti il funzionamento, nei rapporti col pubblico, dell'Ufficio centrale dei brevetti. In attesa del decreto Ministeriale di cui al precedente art. 96, restano ferme, per i diritti di segreteria e per le tariffe dei lavori di copiatura e di riproduzione fotografica, le disposizioni attualmente in vigore.
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