Regio decreto 244/1940
Art. 104 — Art. 4 della legge 16 luglio 1905, n. 423
Art. 104. (Art. 4 della legge 16 luglio 1905, n. 423). Gli Enti organizzatori di Esposizioni, ai fini della protezione temporanea prevista dall'art. 8 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, debbono avanzare apposita domanda, nella parta bollata prescritta, al Ministero delle corporazioni, almeno tre mesi prima dell'apertura dell'Esposizione. Il decreto Ministeriale, che consente la protezione temporanea anzidetta, deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, prima che l'Esposizione venga aperta e anche nel Bollettino dei brevetti.
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