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Regio decreto 1674/1939

Art. 7 — E' soppresso l'ultimo comma dell'art

ELI /it/regio-decreto/1939/07/13/1674/art/7parte di Regio decreto 1674/1939
Art. 7. E' soppresso l'ultimo comma dell'art. 24, e sono aggiunti i seguenti quattro commi: «Inoltre sulla base delle indicazioni ricevute dalla autorita' militare nei cui territorio operano i commissari procederanno alla precettazione di prestazioni. Nello stabilire l'idoneita' delle prestazioni i commissari militari terranno per norma che tale idoneita' non va giudicata in senso generico ma soltanto in relazione al particolare servizio pel quale le prestazioni stesse sono precettate. Per ogni prestazione precettata, i commissari compileranno il precetto personale colle stesse modalita' di cui alla precedente lettera d). Di tutti i precetti di prestazioni intimati i commissari prenderanno nota in apposito elenco riepilogativo nel quale dovranno figurare tutti i dati relativi alle requisizioni effettuate e l'indirizzo dei destinatari del precetto. Il giudizio dei commissari militari e' inappellabile».

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