Regio decreto 1674/1939
Art. 31 — La prima parte dell'ultimo comma dell'art
Art. 31. La prima parte dell'ultimo comma dell'art. 120 e' modificata nel modo seguente: «I detti pubblici ufficiali ed agenti compileranno senza indugio, per ciascuna violazione, un verbale di accertamento individuale, e cureranno che la contravvenzione sia subito notificata agli interessati, a mezzo della stazione carabinieri Reali nella cui giurisdizione ha dimora il proprietario dell'autoveicolo per il quale e' stata accertata l'infrazione».
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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