Regio decreto 1674/1939
Art. 3 — Nell'articolo 1 le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti: «f) i motocicli e le biciclette d'ogni sor…
Art. 3. Nell'articolo 1 le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti: «f) i motocicli e le biciclette d'ogni sorta»; «g) i natanti d'ogni specie impiegati nella navigazione di fiumi, laghi o lagune delle diverse regioni, atti al trasporto di persone, bestiame, derrate e materiali di portata non inferiore a 5 quintali, con la rispettiva attrezzatura».
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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