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Regio decreto 1674/1939

Art. 3 — Nell'articolo 1 le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti: «f) i motocicli e le biciclette d'ogni sor…

ELI /it/regio-decreto/1939/07/13/1674/art/3parte di Regio decreto 1674/1939
Art. 3. Nell'articolo 1 le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti: «f) i motocicli e le biciclette d'ogni sorta»; «g) i natanti d'ogni specie impiegati nella navigazione di fiumi, laghi o lagune delle diverse regioni, atti al trasporto di persone, bestiame, derrate e materiali di portata non inferiore a 5 quintali, con la rispettiva attrezzatura».

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