Regio decreto 1674/1939
Art. 29 — Nell'articolo 117, lett
Art. 29. Nell'articolo 117, lett. a) alle parole «.... natanti a vela ed a remi ....» sono sostituite le seguenti: «.... natanti non a motore ....». L'ultimo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente: «L'indennita' chilometrica da corrispondersi ad ogni proprietario per le distanze percorse oltre i limiti suindicati sara': - per i quadrupedi, veicoli a trazione animale, bardature, natanti non a motore, di L. 0,30 per km. tanto per l'andata come per il ritorno; - per tutti gli altri capi sopracitati, il rimborso delle spese effettivamente incontrate (secondo i prezzi del mercato) per il maggior consumo derivante dal maggior percorso effettuato oltre i limiti suindicati».
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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