Regio decreto 1674/1939
Art. 27 — L'articolo 109 e' sostituito dal seguente: «Oltre agli autoveicoli ed ai natanti a motore specificati nell'art
Art. 27. L'articolo 109 e' sostituito dal seguente: «Oltre agli autoveicoli ed ai natanti a motore specificati nell'art. 2 del testo unico, non debbono essere presentati alle Commissioni provinciali di visita ed accettazione, salvo che non sia diversamente indicato nel manifesto di requisizione, tutti quelli che per guasti importanti o per lo stato di generale deterioramento non possono essere presentati alla Commissione. I proprietari di detti capi dovranno presentare una dichiarazione scritta rilasciata dal direttore tecnico dell'officina o dello scalo o cantiere che ha in custodia od in riparazione il mezzo di trasporto, o che ha constatato i guasti esistenti. La dichiarazione sara' vidimata dal competente ufficio di prefettura, che provvedera' nel modo piu' opportuno al necessario controllo. Le Commissioni provinciali potranno effettuare per proprio conto i controlli che crederanno. I capi ritornano pero' ad essere requisibili appena messi in efficienza. E' in facolta' del Ministero della guerra di esentare dalla presentazione alle Commissioni provinciali di visita ed accettazione tutti gli autoveicoli, motocicli, carri rimorchio e natanti a motore gia' dichiarati non idonei in passate riviste».
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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