Regio decreto 1674/1939
Art. 16 — All'articolo 59 sono aggiunti i seguenti due commi: «La requisizione di prestazioni precettate, giusta l'art
Art. 16. All'articolo 59 sono aggiunti i seguenti due commi: «La requisizione di prestazioni precettate, giusta l'art. 15 del testo unico, e' di massima affidata alle stesse commissioni provinciali. Tuttavia per casi di urgente gravita' ed in via del tutto eccezionale, allorquando e' necessario ricorrere ad una immediata requisizione prima che le commissioni provinciali siano in grado di funzionare, qualunque autorita' militare, che ne abbia ricevuta formale delega dal comando del corpo d'armata, puo' effettuare requisizioni di prestazioni sottoposte a precetto preventivo».
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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